Lo afferma una sentenza pubblicata lo scorso 3 novembre
Lo scorso 3 novembre il Consiglio di Stato ha depositato una sentenza che rappresenta un importante riconoscimento per la Rete Professioni Tecniche. Quest’ultima aveva impugnato innanzi al Consiglio di Stato la sentenza 654/2021 del Tar del Lazio che, nel decidere sul ricorso di primo grado proposto dalla Fondazione Parsec, che richiedeva la possibilità di far partecipare anche le Fondazioni alle gare di ingegneria e architettura, aveva dichiarato inammissibile l’intervento della RPT in quanto soggetto non legittimato a tutelare in giudizio gli interessi dei suoi associati, anche in ragione del fatto che il suo statuto non lo prevedeva.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dall’Avv. Gianluca Formichetti nell’interesse della RPT, ha annullato la sentenza del Tar ed ha confermato la piena legittimazione della RPT a tutelare in giudizio gli interessi dei suoi associati e dei relativi singoli professionisti.
Su questo punto specifico la sentenza afferma che “in via generale, la sentenza va riformata nella parte in cui presuppone che la rappresentanza in giudizio degli interessi degli associati da parte di un’associazione debba essere esplicitamente prevista dallo statuto, anche quando trattasi di interessi la cui tutela rientra nel perimetro statutario dell’associazione medesima”. E ancora: “Ne consegue che l’ente collettivo, in quanto soggetto rappresentativo degli interessi sostanziali degli associati, ne assume la tutela in tutte le sedi, essendo inconcepibile la rappresentanza sostanziale di interessi di altri soggetti di diritto disgiunta dalla loro rappresentanza processuale”. Si specifica, poi, che “la rappresentanza del ‘settore delle professioni tecniche e scientifiche’ (…) comprende l’azione e l’intervento a giudizio in rappresentanza degli Ordini e dei Collegi professionali appartenenti al detto settore, senza necessità, contrariamente a quanto si afferma nella sentenza appellata, che le corrispondenti facoltà siano esplicitate nello statuto”.
Infine, sulla circostanza che la RPT è ente rappresentativo non di persone fisiche ma di soggetti a loro volta rappresentativi di categorie professionali, la sentenza afferma che “l’associazione Rete Nazionale delle Professioni dell’area Tecnica e Scientifica ha il tratto fondamentale di essere, come tutte le associazioni di ‘rete’, centro di imputazione degli interessi degli enti collettivi che vi sono associati. Trattandosi di Ordini e Collegi professionali di iscritti agli albi delle professioni tecniche, rappresenta e tutela, anche in giudizio, gli interessi interdisciplinari delle professioni c.d. ordinistiche, ogniqualvolta si tratti di interessi comuni a tutti gli associati, tali cioè che l’un ordine o collegio non si trovi in conflitto con l’altro”.