Ordini territoriali: ruolo e competenze nel Sistema di formazione continua
Gli Ordini territoriali occupano una posizione centrale nel Sistema di formazione continua in ingegneria.
Nella stesura del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale si è infatti voluto riconoscere agli Ordini territoriali il duplice ruolo di “organizzatore” delle attività formative dirette ai professionisti e di “soggetto controllore” della responsabilità scientifica e dell’effettiva efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze.
Sono infatti gli Ordini territoriali che assegnano i crediti formativi professionali a tutte le attività formative programmate sul loro territorio. I crediti assegnati hanno validità sull’intero territorio nazionale e le attività si intendono aperte anche agli iscritti ad altri Ordini.
L’organizzazione delle attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale e il controllo della relativa partecipazione da parte degli iscritti competono esclusivamente agli Ordini territoriali e ai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.
Pur nel rispetto dell’autonomia degli organizzatori di attività formative, l’Ordine territoriale di competenza vigila anche sull’efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze degli iscritti alle attività formative.
Il Sistema di formazione continua in ingegneria riconosce un ruolo anche alle Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico, che svolgono normalmente per mission attività culturali, scientifiche e formative per i professionisti. Queste, secondo quanto disposto dal Regolamento e dalla Linee di indirizzo, possono infatti organizzare autonomamente attività formative una volta ottenuta apposita autorizzazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, organizzarle sulla base di accordi di cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali cui sono direttamente riconducibili.
PROCEDURA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI
- Gli Ordini territoriali devono comunicare al Consiglio Nazionale degli Ingegneri l’elenco degli eventi formativi programmati. La comunicazione dell’offerta formativa deve avvenire entro e non oltre il 10 novembre dell’anno precedente a quello al quale l’offerta formativa si riferisce.
- L’elenco stesso viene inteso come “elenco minimo” rimanendo facoltà dell’Ordine territoriale la sua modifica o integrazione nel corso dell’anno interessato, sempre però nel limite temporale del trentesimo giorno antecedente quello di inizio dell’attività interessata.
- Tra gli obblighi degli Ordini territoriali in materia di formazione continua, è richiesto che le attività formative organizzate debbano riguardare tutti e tre i settori, seppur non con pesi relativi predefiniti, e consentire l’attribuzione di 35 crediti formativi professionali all’anno, di cui almeno 5 crediti rientranti obbligatoriamente nell’area tematica “Etica e deontologia professionale”.